L’INPS: IL MESSAGGIO SULLA REVISIONE CHIARISCE O CONFONDE?

confusioneIl 23 giugno scorso il presidente della commissione medica superiore dell’INPS, attraverso un messaggio alle commissioni INPS, prova a far chiarezza sulla necessità di fare la visita di revisione per i minori con autismo. Non vogliamo mettere in dubbio le buone intenzioni che il messaggio si prefiggeva, di certo non abbiamo molti dubbi sul risultato che questo raggiungerà: ulteriore confusione.

Riportiamo integralmente un articolo apparso sul sito www.superando.it in merito all’argomento. Consigliamo ovviamente prima la lettura del messaggio dell’INPS per poter esprimere un’opinione in piena autonomia “Messaggio numero 5544 del 23-06-2014_Allegato n 1” 

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«Rimaniamo interdetti per il testo di quel Messaggio prodotto nei giorni scorsi dall’INPS, in cui il principio in base al quale non si debba avere alcuna visita di revisione per i minori con autismo, fino al loro compimento della maggiore età, diventa foriero di incertezze e forti dubbi»: sono parole di Roberto Speziale, presidente nazionale dell’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), a commento del Messaggio INPS n. 5544 del 23 giugno scorso.

«Il principio è sacrosanto – sottolinea infatti Speziale -, ma perché indicarlo in un Messaggio ad hoc, quando vi è già da anni il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 [“Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”, N.d.R.], che prevede l’esclusione dalla rivedibilità per tutte le patologie rientranti nel punto 10 del medesimo e quindi per tutte le patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con deficit neuropsichici e della vita di relazione?».

In tal senso, il Presidente dell’ANFFAS ricorda anche che alla stesura di quel Decreto del 2007 parteciparono «illustri rappresentanti del Coordinamento Nazionale di Medicina Legale dell’INPS, cui è da attribuire l’odierno Messaggio».

Un altro passaggio su cui si sofferma Speziale è quello in cui nel Messaggio dell’INPS si fa riferimento a «protocolli raccomandati dalle Linee Guida accreditate». «Altro che Linee Guida – è il commento -, così si accresce la confusione: infatti, nel Messaggio, quale criterio di valutazione per il diritto all’esonero dalla rivedibilità, si fa riferimento all’anacronistico DSM IV [penultima edizione del “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, vera e propria “bibbia” della psichiatria mondiale, N.d.R.], tra l’altro nemmeno nella versione TR [testo revisionato, N.d.R.] e non al DSM V, non avendo perciò chiaro cosa rientri nel termine di “autismo” preso in considerazione dal Messaggio e se rientri l’intero gruppo dei disturbi dello spettro autistico o il solo disturbo autistico, con esclusione quindi, ad esempio, della sindrome di Rett, della sindrome di Asperger, del disturbo disintegrativo della fanciullezza e del NAS/atipico. È pertanto prevedibile, purtroppo, un caos assoluto, anche perché il Messaggio in questione vincola le Commissioni INPS, ma non quelle dell’ASL, cui è demandato il compito del primo accertamento sia dell’invalidità civile che dello stato di handicap, cui segue l’eventuale controllo, salvo il silenzio assenso, dell’INPS stesso».

«È tempo – conclude Speziale – di istituire un serio tavolo tecnico, che consideri la necessità di verificare le modalità oggi adottate dall’INPS, anche nell’attuazione del Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007, che prevedeva addirittura una revisione a cadenza annuale del novero delle patologie da considerare esonerabili, ma soprattutto quella di una più ampia revisione del modello di accertamento dell’invalidità civile e dello stato di handicap, che si liberi da vincoli burocratici, come anche l’INPS stesso sta dimostrando, anche se con interventi non del tutto adeguati».

Nemmeno secondo Carlo Giacobini, responsabile del Servizio HandyLex.org e direttore editoriale del nostro giornale, si può certo parlare di “soluzione del problema”, anzi! «Innanzitutto – sottolinea a propria volta – c’era già il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 a elencare le patologie non rivedibili, parlando, al punto 10, di “patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione”. Inoltre, per quanto concerne la questione generale della rivedibilità, mancano le linee guida per la valutazione: in questo Messaggio, infatti, l’INPS parla di casi “lievi e borderline”, ma di fatto c’è discrezionalità».

Sempre sulla rivedibilità, restano invece quanto mai numerose, secondo Giacobini, le questioni irrisolte. «Ad esempio il fatto che per ottenere questo esonero è necessario che la persona con grave e stabilizzata patologia abbia anche un’indennità di accompagnamento o di comunicazione. Una condizione assurda, visto che, ad esempio, una persona amputata non ha né l’una né l’altra, ma non si capisce perché debba essere considerato rivedibile! E nemmeno molte persone con autismo hanno l’indennità: soprattutto i minori, che possono avere l’indennità di frequenza, non considerata dal Decreto ai fini dell’esonero».

Da ultimo, ma non ultimo, c’è un altro grosso problema in quel breve Messaggio dell’INPS, ovvero il limite dei 18 anni. «In realtà – sottolinea Giacobini – tutte le persone con patologie non rivedibili devono comunque sottoporsi a visita, al diciottesimo anno di età, per l’eventuale riconoscimento della pensione. Si tratta però di una visita “una tantum”, dopo la quale la patologia torna ad essere “non rivedibile”. Diverso, invece, sembra essere quanto previsto da questo Messaggio: al compimento del diciottesimo anno di età, infatti, sarebbe la rivedibilità stessa a venir meno, facendo sì che la persona adulta con autismo venisse nuovamente sottoposta all’obbligo della revisione periodica. Ebbene, se così fosse, non ci sarebbe alcuna razionalità nella norma. Anzi, ricordo che la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) sta chiedendo da anni che sia eliminato anche l’obbligo della visita al diciottesimo anno di età, che comporta gravi disagi per tante famiglie, trattandosi sempre di casi gravi». (S.B.)

25 giugno 2014

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