Limiti massimi di età per la permanenza nelle scuole degli alunni disabili

Pubblichiamo la circolare dell’ufficio regionale scolastico del Lazio relativa al tema in oggetto.
In premessa troverete un breve commento alla circolare di Dino Barlaam, presidente della Fish Lazio, e un commento di Stefania Stellino presidente ANGSA Lazio.

 


Commento FISH

In relazione alla circolare del Ministero istruzione – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, riguardante i limiti massimi di età per la permanenza nelle scuole degli alunni disabili, pur comprendendo lo spirito dell’iniziativa si ritiene fondamentale prevedere fasi di transizione volti a costruire percorsi tendenti a dare continuità nella presa in carico delle persone disabili intellettive gravi.

Il Presidente della FISH Lazio
Dino Barlaam

Commento ANGSA Lazio

Anche se riteniamo giusto che la scuola non diventi un parcheggio, ci sembra evidente che è sempre più urgente l’impegno a creare un’alternativa: bisogna prevedere un’alternanza scuola-lavoro, con percorsi inizialmente paralleli e poi incidenti nel momento dell’uscita dalla scuola, tutto all’interno del progetto di vita di cui ancora (speriamo per poco) la Regione Lazio è orfana dal 2000 (da quell’art. 14 della 328 che ancora non è stata recepita ed attuata nell’integrazione socio-sanitaria fondamentale per garantire una progettualità a 360° e per tutta la vita della persona con disabilità).

Riteniamo inoltre corretta l’affermazione del direttore De Angelis che scrive “..non può non mettersi in evidenza come il privare la persona con disabilità di relazioni sociali con soggetti a lui vicini per età rischi di creare una situazione che, anche dal punto di vista affettivo e sociale, ostacoli, anziché favorire, il raggiungimento di una piena inclusione sociale e lavorativa” ma ci domandiamo se nell’ambito di una scuola serale i nostri ragazzi possano effettivamente trovare “quelle situazioni che favoriscono la piena inclusione sociale e lavorativa”. Temiamo che nuovamente le famiglie si ritroveranno sole a gestire quella presa in carico che deve essere frutto di un lavoro di rete fra tutte le realtà con cui la persona si trova ad interagire.

Quindi bisognerebbe, prima di qualsiasi altra cosa, valorizzare gli stage formativi, i tirocini di terzo (nei quali le ore lavorate possono essere anche inferiori alle dieci settimanali e la retribuzione può non essere presente) e quarto tipo (nei quali i compensi eventualmente dati a questi particolari lavoratori non facciano reddito a fini fiscali e non inneschino le procedure fiscali e contributive che si accompagnano al lavoro dipendente, riducendo il carico burocratico dell’Amministrazione e la paura di perdere il beneficio della pensione di invalidità civile) per i ‘meno gravi’, e precostituire centri di aggregazione o percorsi, sempre all’insegna dell’inclusività, per i ‘più gravi’.

Di certo andrebbe fatto prima di una circolare ministeriale!

Una circolare che esce a fine Aprile, quando le iscrizioni sono state già fatte ed accettate, che impone regole in vigore a partire dall’anno scolastico 2015/16, non considera situazioni che potrebbero essere origine di un ulteriore stress per le persone con disabilità: cosa accadrà ai ragazzi che si trovano ad aver compiuto già i 23 anni e devono finire l’ultimo anno del ciclo scolastico?

Presidente ANGSA Lazio onlus
Stefania Stellino


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Via Pianciani, 32 – 00185 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it – E-Mail: drla@istruzione.it
tel: 06/77392562 C.F.: 97248840585

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
Secondarie di I e II Grado
LORO SEDI

e, p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Regione Lazio
LORO SEDI

Al Miur
Dipartimento per il sistema educativo
Direzione Generale per gli ordinamenti
Scolastici
Direzione Generale per lo Studente
ROMA

Alle Associazioni di categoria – Persone disabili
LORO SEDI

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione
Socio-Sanitaria
ROMA

Oggetto: alunni con disabilità ultradiciottenni e frequenza delle scuole di ogni ordine e grado.

Com’è noto, la circolare relativa alle iscrizioni per all’anno scolastico 2014/2015 prevedeva che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del Primo Ciclo di studi e non frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado, potevano comunque iscriversi ai corsi per l’istruzione degli adulti, usufruendo, al tempo stesso, degli stessi diritti che la normativa vigente riconosceva agli alunni con disabilità frequentanti le scuole nell’orario ordinario, e ciò in base alla O.M. n.455/97.

La C.M. n. 51/14, relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2015/2016 ha confermato tale previsione, consentendo agli alunni che hanno superato i 18 anni di età di iscriversi ai corsi di primo livello gestiti dai CPIA e a quelli di II livello (ex serali) gestiti dagli istituti di secondo grado.

Resta fermo il diritto alla frequenza presso le scuole secondarie di secondo grado dei soli alunni disabili che non abbiano superato il 18° anno di età prima dell’inizi dell’anno scolastico e che siano in possesso dell’attestato o del diploma conclusivo del primo ciclo.

Da quest’anno, con le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2015/2016, pertanto, tutti gli alunni con disabilità ultra diciottenni che intendo frequentare il primo anno di scuola di secondo grado possono iscriversi soltanto ai corsi di II livello (ex serali) (cfr. la Circolare MIUR n. 6 del 27/2/2015 che disciplina le iscrizioni ai percorsi d’istruzione per gli adulti).

Condizione essenziale per l’assegnazione di posti di sostegno è necessaria la redazione del PEI, da trasmettere agli Uffici Scolastici territoriali all’atto della richiesta di posti di sostegno, oltre ad ogni altra documentazione che ciascun ATP riterrà opportuno acquisire.

In altri termini, il disabile ultra diciottenne, iscritto e frequentante i corsi diurni degli istituti di istruzione superiore, come chiaramente precisa la nota della Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici del MIUR prot.4561 del 5/7/2011 – “ha il diritto di continuare per l’intero ciclo quinquennale nei corsi medesimi, con l’ausilio del docente di sostegno. Ovviamente, al termine del quinquennio, non potrà essere ulteriormente consentita l’assegnazione del docente di sostegno, stante il divieto di reiterazione di iscrizione ad altro corso ordinario di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al parere del Consiglio di Stato n. 3333/2006”.

Si fa presente altresì che, da una verifica a campione dell’età anagrafica degli alunni disabili iscritti presso gli istituti di secondo grado diurni della Provincia di Roma, si è constatato che un numero consistente di alunni di età pari o superiore ai 23 anni (con riferimento al 31 agosto 2015), continua a frequentare detti istituti.

In considerazione del fatto che tale fenomeno potrebbe riscontrarsi anche nelle altre province, tenuto conto delle disposizioni e note sopra richiamate, si rappresenta che gli stessi dovranno cessare, dal prossimo anno scolastico, dalla frequenza dei corsi diurni. Ai medesimi alunni disabili è consentita l’iscrizione ai corsi di secondo livello, senza peraltro alcuna assegnazione del docente di sostegno, in ossequio a quanto statuito del Consiglio di Stato con parere n. 3333/2006, qualora ne abbiano già usufruito per un quinquennio precedente ( diversamente ai fini del quinquennio andranno sommati gli anni di sostegno ottenuti nei corsi del mattino con quelli che avranno diritto ad ottenere nei corsi serali). Ad ogni modo, la frequenza degli alunni disabili in tali corsi serali non potrà eccedere la durata regolare del quinquennio per il conseguimento di un attestato o diploma di maturità.

Alla luce di quanto sopra premesso, si confida nella puntuale osservanza, da parte delle SS.LL., delle disposizioni sopra richiamate, sia al fine di evitare l’assegnazione di risorse (posti di sostegno) non dovute, con conseguente configurazione di un danno all’erario, sia per evitare un divario troppo marcato tra l’età degli alunni che frequentano i corsi del mattino, che oscilla tra i 14 e i 18 anni, e l’età di alunni (disabili o normodotati) che hanno – talvolta ampiamente – superato i 23 anni di età.

Con specifico riferimento agli alunni con disabilità, è da sottolineare che l’integrazione scolastica mira al raggiungimento di una piena inclusione scolastica e sociale, che possa essere realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro. Ma questo obiettivo è raggiungibile nella misura in cui il gruppo scolastico di appartenenza sia, anche sotto il profilo dell’età, il più vicino possibile all’età della persona accolta.

Pertanto, pur comprendendo che la scuola rappresenta il luogo nel quale un adulto con disabilità può trovare l’accoglienza, non può non mettersi in evidenza come il privare la persona con disabilità di relazioni sociali con soggetti a lui vicini per età rischi di creare una situazione che, anche dal punto di vista affettivo e sociale, ostacoli, anziché favorire, il raggiungimento di una piena inclusione sociale e lavorativa.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gildo De Angelis

Premere sul link per scaricare la circolare in PDF

 

Condividi con..