Procedure di certificazione per disabilità ai fini scolastici: cosa cambia nel Lazio

Salvatore NoceraRiportiamo una serie di documenti e un articolo di Salvatore Nocera (del 26 Giugno pubblicato su Superando.it) per informare su come cambia nel Lazio la modalità di produzione della certificazione per l’integrazione scolastica, per la richesta del sostegno e dell’assistenza di base e di quella educativa specialistica

La Regione Lazio con la Circolare n°212522 dell’8 aprile 2014 ha stabilito che la domanda per ottenere i benefici della Legge 104/1992 ai fini dell’integrazione scolastica deve essere accompagnata dalla certificazione rilasciata, d’ora in poi, solo dai TSRMEE della ASL, per i minori.

Ciò implica che le ASL avranno un sovraccarico di richieste entro la fine dell’anno ( la richiesta per il sostegno, AEC ed assistenti alla comunicazione deve essere fatta entro gennaio) quindi consigliamo le famiglie di prendere già contatti con le ASL di pertinenza.

Alla suddetta circolare è seguita una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio , seguita da una successiva nota, con la quale evidenzia ai dirigenti scolastici gli elementi principali della circolare stessa.

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L’indice di certificazione di disabilità ai fini scolastici della Regione Lazio è molto superiore alla media nazionale: 3,5% della popolazione scolastica contro il 2,5%. Per questo motivo, su iniziativa degli assessorati a Sanità, Scuola e Politiche sociali, la Regione ha emanato una circolare per provare a razionalizzare le procedure di certificazione (212522 dell’8/4/2014). In essa si stabilisce che la certificazione ai fini scolastici sia rilasciata esclusivamente dai servizi competenti dell’Azienda sanitaria di residenza (dal Servizio di tutela salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva per i minori e dai Servizi disabili adulti per gli altri).

Oltre a non prevedere la distinzione tra grave disabilità e disabilità non grave, la circolare esclude la competenza certificatoria precedentemente riconosciuta ai Centri specialistici ospedalieri o universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Centri convenzionati e accreditati che ora possono solo redigere la Diagnosi funzionale. C’è da chiedersi, quindi, chi dovrebbe curare la formulazione dei Profili dinamici funzionali e dei Piani educativi individualizzati o l’aggiornamento della Diagnosi funzionale.

Dal momento che la circolare non è sembrata chiara, in particolare per la distinzione tra disabilità grave e non (determinante ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno), l’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha tentato di fornire dei chiarimenti ai dirigenti con una nuova circolare (13348 del 20/5/2014) con cui sintetizza quella della Regione. A cui se n’è aggiunta un’altra relativa alle deroghe per le ore di sostegno a favore degli alunni con disabilità grave (13392 del 21/5/2014) in cui si stabilisce che, per ottenere le deroghe (che possono arrivare sino al massimo della cattedra intera di sostegno) occorre il certificato di disabilità recante l’esplicito riferimento all’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 rilasciato dalla commissione medico-legale dell’Asl, integrata dal medico dell’Inps.

Ulteriori chiarimenti sono stati dati ai dirigenti di tutte le scuole della regione convocati gli scorsi 27 e 30 maggio in una scuola di Roma insieme ai dirigenti della Regione e dell’Ufficio scolastico regionale. Nell’incontro è stato detto che per l’anno 2014/2015: le certificazioni per l’integrazione scolastica già rilaciate restano valide sino alla scadenza (il rinnovo dovrà essere fatto dal Servizio di tutela di salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva di residenza dell’alunno); qualora le certificazioni riguardino alunni con disturbo generalizzato dello sviluppo autistico, disabilità intellettiva, gravi disabilità neuromotorie e neurosensoriali e, al contempo, non sia ancora stato accertato il requisito di disabilità dall’apposita commissione medico-legale, esse si intendono automaticamente rinnovate in via provvisoria; le certificazioni prive della data di scadenza dovranno essere revisionate dal Servizio di tutela di salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva, previo inserimento in una lista di attesa, con priorità per gli alunni affetti dalle gravi patologie appena citate.

La vicenda non sembra essere ancora risolta in via definitiva. La certificazione di disabilità ai fini scolastici di cui parla la Regione Lazio sembra essere una cosa diversa dalla certificazione di disabilità in generale, ma la legge 104/1992 non fa questa distinzione. Durante l’incontro di Roma, si è detto che “la famiglia inoltra la richiesta riconoscimento disabilità – secondo procedure Inps: ai fini dell’integrazione, la richiesta è supportata da: certificazione per l’integrazione scolastica (rilasciata dal Servizio di tutela di salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva)”. Non si comprende però il motivo di tale duplicazione di certificazioni che va in senso opposto alla semplificazione delle procedure come previsto dalle legge 80/2006.

Dalla normativa esposta sembrano essere 2 le sedi competenti per la certificazione: il Servizio di tutela di salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva dell’Asl per le disabilità non gravi e la commissione medico-legale dell’Asl integrata dal medico dell’Inps per le certificazioni di gravità. Come si collegano questi 2 organismi? Qualora il Servizio di tutela di salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva ritenga che sussista la gravità deve sospendere la propria certificazione e rimandare alla commissione medico-legale? E se la commissione non condivide la proposta di gravità provvede direttamente a certificare la disabilità non grave? È da ritenersi di sì, ma allora serve la certificazione per l’integrazione scolastica del Servizio di tutela di salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva?

Infine, tutte le circolari non dicono nulla sulla dichiarazione legale di disabilità grave degli alunni con Sindrome di Down introdotta dalla legge 289/2002 secondo cui per tali alunni è sufficiente la certificazione del medico di famigia redatta sulla base della mappa cromosomica senza necessità di ricorrere alle procedure indicate nelle circolari. Ritengo importante farlo presente per evitare contenziosi.

(26 giugno 2014)

di Salvatore Nocera, responsabile dell’area normativo-giuridica dell’Osservatorio scolastico sull’integrazione dell’Aipd nazionale

 

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